REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA

NELLE ACQUE A REGOLAMENTO SPECIFICO

(appravoto con D.C.P. n. 18 del 19/02/2008 )

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca in tratti di fiumi o di specchi d'acqua in cui, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.44/1998, e successive modifiche e integrazioni, è consentito l'uso di attrezzi ed esche determinati e sono previste specifiche modalità di prelievo.

Art. 2

1. La Giunta Provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno, individua i tratti a regolamento specifico, di seguito denominati semplicemente tratti, in cui si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento e stabilisce per ognuno il giorno di riposo piscatorio, che comunque non è osservato unicamente se il giorno stabilito risulta festivo.

Art. 3

1. I tratti possono essere istituiti in acque principali e in quelle secondarie classificate ai sensi della vigente normativa in categoria A e categoria B.

Art. 4

1. La Provincia di Perugia può affidare i tratti in gestione alle associazioni di pescasportivi ed ambientaliste mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 5

1. Nei tratti, salvo diverse disposizioni contenute nel presente regolamento, i periodi di pesca, gli attrezzi e le tecniche consentite, sono quelli stabiliti dalla normativa vigente in materia. Nei tratti istituiti può essere vietato il transito e l'ingresso in acqua in qualunque modo, anche facendo uso di imbarcazioni, salvo per l'esercizio della pesca se non è specificamente vietato anche questo.

Art. 6

1. Possono esercitare l'attività di pesca nei tratti i pescatori che sono in possesso di regolare licenza da pesca in corso di validità e, ove previsto, muniti di apposito permesso, rilasciato dalla Provincia di Perugia o da soggetti da questa incaricati, previo versamento di una quota che la Giunta provinciale fissa entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Il permesso di cui al comma 1:

a) è compilato in modo indelebile riportando le generalità del titolare e gli estremi della licenza da pesca;
b) è esibito, in caso di controllo, assieme alla licenza da pesca del titolare;
c) non può essere rilasciato in duplicato in caso di smarrimento;
d) è restituito entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

1. Ai fini del presente regolamento, i tratti sono classificati in:
a)  NO KILL;
b) A PRELIEVO DETERMINATO;
c)  ESCHE ARTIFICIALI.

CAPO II

TRATTI NO KILL 

Art. 8

1. I tratti no kill possono occupare fino ad un massimo del dieci per cento i corsi d'acqua di uno stesso bacino.

2. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1998, i tratti sono delimitati da apposite tabelle.

SEZIONE I

TRATTI ISTITUITI IN ACQUE DI CATEGORIA  A

Art. 9

1. Per esercitare la pesca nel tratto no kill in acque secondarie di cat. A è necessario dotarsi di apposito permesso previo versamento di una quota che la Giunta provinciale fissa nei limiti di:

a) 20 euro, nel caso di permesso con validità giornaliera;
b) 100 euro, nel caso di permesso valido per dieci uscite.

2. E’ consentito, al fine di favorire una migliore distribuzione delle presenze nell’arco della settimana, il rilascio di pacchetti di permessi giornalieri di tre o quattro giorni infrasettimanali purché consecutivi, nei limiti di:

a) 50 euro,  nel caso di tre uscite;
b) 70 euro, nel caso di quattro uscite.

3. E' fatto obbligo al titolare del permesso di annotare, negli spazi appositamente destinati, la giornata e il settore di pesca al momento dell'inizio dell'attività piscatoria e il numero dei capi catturati per ciascun settore al termine della stessa.

Art. 10

1. Nelle acque secondarie di categoria A, all'interno di ciascun tratto, possono essere individuate due zone differenziate:
a) SETTORE A;
b) SETTORE B.

2. Nel settore A è consentito pescare esclusivamente con la tecnica della mosca artificiale lanciata con la coda di topo.

3. Nel settore B è consentito pescare solo con le tecniche della mosca artificiale lanciata con la coda di topo e del cucchiaino o "spinning".

4. Al fine di tutelare l'ecosistema fluviale, in alcuni tratti dei settori di cui al comma 1, può essere consentito l'ingresso in acqua soltanto per slamare il pesce catturato.

5. Nei tratti in cui può essere consentito l'ingresso in acqua soltanto per slamare il pesce, le tabelle sono di colore rosso.

Art. 11

1. Nell'intero tratto:

a) è consentito pescare solo con amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione preventivamente schiacciato;
b) sono quindi proibiti ami multipli di qualsiasi tipo, quali ancorette e simili;
c) non può essere usata più di una sola mosca artificiale;
d) nei tratti istituiti nel bacino del Nera è vietato l'uso dello Streamer, dello Strake Indicator, di esche siliconiche, di artificiali se non sono imitazioni di specie di insetti, di "finali" comunque appesantiti, di "code affondanti", della "ballerina" sia affondante che galleggiante.

Art. 12

1. E' fatto obbligo di rimettere in acqua il pesce catturato senza arrecargli danno e nel minor tempo possibile. Non è ammesso portare al seguito pesce, anche se catturato in altro luogo.

Art. 13

1. Ai fini di una maggior tutela ambientale può essere stabilito un numero massimo giornaliero di pescatori per ciascun settore. In tale caso:

a) la giornata di pesca è prenotata, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, contattando in loco il soggetto gestore;
b) la giornata dell'attività di pesca, che è limitata al tratto prenotato, è convalidata dal soggetto gestore sull'apposito spazio del tesserino;
c) in caso di rinuncia l'annullamento della prenotazione è comunicato entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente e in caso contrario la giornata è comunque considerata fruita;
d) in caso di manifestazioni o corsi di pesca, le limitazioni di cui al presente articolo sono temporaneamente sospese.

SEZIONE II

TRATTI ISTITUITI IN ACQUE DI CATEGORIA  B

Art. 14

1. Nei tratti a rego1amento specifico no kill in acque secondarie di categoria B, è consentita la pesca solo con amo singolo. L’uso dell’ardiglione è stabilito per ogni singolo tratto al momento dell’individuazione.

Art. 15

1. Nei tratti è obbligatorio rimettere in acqua il pesce catturato senza arrecargli danno e nel minor tempo possibile. Non è ammesso portare al seguito pesce anche se catturato in altro luogo.

CAPO III

TRATTI A PRELIEVO DETERMINATO

Art. 16

1. I tratti a prelievo determinato possono occupare fino ad un massimo del dieci per cento i corsi d'acqua di uno stesso bacino.  Ai sensi dell'art. 16 della L.R n.44/1998, i tratti sono delimitati da apposite tabelle.

SEZIONE I

TRATTI ISTITUITI IN ACQUE DI CATEGORIA  A 

Art. 17

1. Per esercitare la pesca nel tratto a prelievo determinato è fatto obbligo di munirsi di apposito permesso con validità stagionale previo versamento di una quota che la Giunta provinciale fissa nei limiti di 30 euro. Tale permesso è esibito assieme al tesserino regionale di cui all’ art. 19.

2. I pescatori in possesso del permesso per il tratto no kill del fiume Nera possono pescare anche nel tratto a prelievo determinato del fiume Nera, tratto ad esche artificiali a prelievo determinato, senza costi aggiuntivi e senza fare il permesso previsto per questo tratto, ma con un limite di uscite equivalente a quelle consentite dal permesso acquistato per il no kill.
.

Art. 18

1. Nei tratti è consentito, per ogni giornata di pesca, prelevare un numero massimo di trote inferiore a quello stabilito dal vigente regolamento regionale e di misura superiore a quella massima stabilita nello stesso regolamento. Tali numero e misura sono fissati per ogni tratto al momento della individuazione dello stesso.

2. Non è ammesso portare al seguito trote, oltre al numero consentito, anche se catturate in altro luogo.

Art. 19

1. Ogni cattura è immediatamente annotata dal titolare, in modo indelebile, sul  tesserino regionale di pesca previsto dall'art. 7 del R.R. n. 5 del 12/11/2001.

Art.. 20

1. Raggiunto il numero di catture consentito, l'attività di pesca può proseguire applicando la tecnica no kill schiacciando l'ardiglione e rimettendo immediatamente il pesce in acqua. Se il pesce ha ingoiato l'esca e non è possibile la slamatura senza arrecargli danno è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del R.R. n.5 del 12/11/2001, di recidere immediatamente la lenza.

Art. 21

1. La Giunta provinciale può prevedere nei tratti di cui alla presente sezione limitazioni all'uso di esche o di metodi di pesca.

CAPO IV

TRATTI AD ESCHE ARTIFICIALI

Art. 22

1. I tratti ad esche artificiali possono occupare fino ad un massimo del dieci per cento i corsi d'acqua di uno stesso bacino. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/98, i tratti sono delimitati da apposite tabelle.

SEZIONE I

TRATTI ISTITUITI IN ACQUE DI CATEGORIA  A e B

Art. 23

Nei tratti di cui al presente capo in acque di categoria A e B la pesca è consentita solo con esche artificiali,  quali mosca, spinning, moschera, con amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione preventivamente schiacciato.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 24

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

 

 

La Giunta Provinciale con proprio atto ha individuato per l’anno 2008 i seguenti tratti in cui esercitare la pesca a regolamento specifico  e l’importo dei relativi permessi

TRATTI A REGOLAMENTO SPECIFICO Tratti NO-KILL istituiti in acque di categoria "A":

FIUME NERA:


Comuni di Cerreto di Spoleto e Vallo di Nera:

tratto che va dalla loc. Ponte di Piedipaterno (Comune di Vallo di Nera) a risalire per Km 7 circa fino alla loc. Ponte (Comune di Cerreto di Spoleto).
  • Settore A "valle" : tratto che va dalla loc. Ponte di Piedipaterno (Km 37.800 della S.S. 209 Valnerina) a risalire per km. 2,100 circa (km. 39,900 della S.S. 209 Valnerina)
  • Settore B : tratto che va dal Km 39.900 della S.S. 209 Valnerina a risalire per Km 3.100 circa (Km 43.000 della S.S. 209 Valnerina);
  • Settore A "monte" : tratto che va dal Km 43.000 della S.S. 209 Valnerina a risalire per Km 1.700 circa fino alla loc. Ponte (Km 44.700 della S.S. 209 Valnerina);

    In tale tratto:

    1. l’ingresso in acqua è consentito solo per slamare il pesce nel settore  A “monte”,  nel tratto tra i due ponti in prossimità dell’Impianto Ittiogenico provinciale;
    2. l’affluenza giornaliera è limitata a n.25 pescatori per tutto il tratto a regolamento specifico, suddivisi in n.12 nel settore A “monte” e n.13 nei settori B e A “valle”;
    3. la giornata di pesca deve essere  trascorsa interamente nel tratto prenotato per quanto riguarda il tratto A “monte”, mentre sono consentiti spostamenti fra il settore B ed il settore A “valle”;
    4. è possibile prenotare solo una giornata di pesca alla volta e la successiva non prima di aver fruito di quella precedente;
    5. è consentita la prenotazione di più giorni di pesca a condizione che essi siano consecutivi tra loro;
    6. è data facoltà al soggetto gestore di autorizzare n.2 accessi oltre il previsto, in caso di pescatori stranieri per i quali non sia stato possibile effettuare la necessaria prenotazione;

    L’attività di  pesca in tale tratto è vietata nei giorni di MARTEDI’ ad  eccezione di quelli festivi.

    Comune di Scheggino:

    Dal confine di Provincia a risalire per circa 500mt. classificato come SETTORE A, ai sensi dell’art.10 comma 1 del Regolamento

    L’attività di  pesca è vietata nei giorni di GIOVEDI’, ad  eccezione di quelli festivi e, in deroga alla D.D. n.936/04, è dato permesso alla navigazione nel giorno di riposo piscatorio;
    La gestione del tratto e la relativa vigilanza è affidata alla Provincia di Terni o a soggetti da essa delegati.

FIUME NERA:

TRATTO AD ECHE ARTIFICIALI CON PRELIEVO DETERMINATO

La pesca è permessa solo con esche artificiali (mosca, spinning o moschera) con amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione preventivamente schiacciato;

(Comune di Cerreto di Spoleto) 
  • tratto che va dallo Centrale di pompaggio Endesa denominata “Le Lastre” a risalire fino alla confluenza con il fiume Corno in loc. Triponzo per circa km.2. In tale tratto è previsto un permesso a pagamento;
  • Nel tratto è consentito, per ogni giornata di pesca, prelevare massimo 1 (una) trota la cui misura minima è di 30 cm.; una volta raggiunto il limite di prelievo, la pesca potrà continuare unicamente adottando la tecnica No-Kill. 

Nei tratti a Regolamento Specifico istituiti nel bacino del Nera, è vietato il transito e l’ingresso in acqua in qualunque modo, anche facendo uso di imbarcazioni, fatto salvo per l’esercizio della pesca ove non sia specificamente vietato anche questo.


COSTO DEI PERMESSI

TRATTO NO-KILL SUL FIUME NERA:

Permesso con validità giornaliera: EURO 15,00

Permesso valido per 10 uscite: EURO 100,00 (EURO 10,00/USCITA)

TRATTO AD ESCHE ARTIFICIALI CON PRELIEVO DETERMINATO SUL FIUME NERA

 Permesso con validità STAGIONALE: EURO 30. 00

Il rilascio  è curato da:

LEGAMBIENTE CIRCOLO DELLE GEV, Infopoint Borgo Cerreto, p.zza Giovanni XIII - 0743/91221.

Torna a Inizio pagina / versione pdf